| |
Obblighi informativi
Leggi tutte le informazioni necessarie
A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite di un finanziamento già concesso, la Banca applica, oltre ad un tasso di interesse debitore calcolato sul solo ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) volta a remunerare l’attività svolta per accertare il merito creditizio del cliente e per consentire l’addebito (istruttoria veloce), tenendo in considerazione delle possibili conseguenze derivanti dall’eventuale sconfinamento.
La Banca, al fine di permettere una migliore comprensione da parte della clientela dei meccanismi di applicazione della CIV ai suddetti rapporti riporta di seguito un’illustrazione sulle sue modalità applicative e sul funzionamento dei relativi limiti e franchigie.
Informativa sulle modalità di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce
La legge n. 108 del 7 marzo 1996, volta a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate a specifiche operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Per verificare se un tasso di interesse è usurario, il Cliente dovrà individuare nelle tabelle sottostanti la categoria di operazione entro la quale si colloca quella di suo specifico interesse e verificare che il tasso richiesto dalla Banca non superi il Tasso Soglia indicato.
- Nota metodologica
- Anno 2025 - I° Trimestre
- Anno 2024 - IV° Trimestre
- Anno 2024 - III° Trimestre
- Anno 2024 - II° Trimestre
- Anno 2024 - I° Trimestre
- Anno 2023 - IV° Trimestre
- Anno 2023 - III° Trimestre
- Anno 2023 - II° Trimestre
- Anno 2023 - I° Trimestre
- Anno 2022 - IV° Trimestre
- Anno 2022 - III° Trimestre
- Anno 2022 - II° Trimestre
- Anno 2022 - I° Trimestre
- Anno 2021 - IV° Trimestre
- Anno 2021 - III° Trimestre
- Anno 2021 - II° Trimestre
- Anno 2021 - I° Trimestre
- Anno 2020 - IV° Trimestre
- Anno 2020 - III° Trimestre
- Anno 2020 - II° Trimestre
- Anno 2020 - I° Trimestre
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il “Regolamento di attuazione dell’art.1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266 in materia di depositi dormienti” (D.P.R. 22.6.2007 n.116) che ha definito il quadro normativo in materia di rapporti dormienti.
A quali tipologie di rapporti si applica la normativa in materia di depositi dormienti?
La normativa in materia di depositi dormienti si applica alle seguenti categorie di rapporti, a condizione che il valore dei beni sia superiore a 100 euro:
- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito)
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- contratto di assicurazione di cui all'art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr.209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata.
La normativa si applica altresì agli assegni circolari prescritti indipendentemente dal valore degli stessi con le particolarità sotto riportate.
Quando un rapporto diviene “dormiente”?
Un rapporto diviene “dormiente” allorchè non sia stata effettuata sul rapporto alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare (o di terzi da questo delegati), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
Non rilevano le operazioni effettuate dall’intermediario nell’ambito dell’ordinaria gestione del rapporto, quali ad es. l’accredito degli interessi o l’incasso di cedole e dividendi per i titoli depositati a custodia e amministrazione nonché l’invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto; unica eccezione è rappresentata dalle operazioni eseguite dall’intermediario a fronte di ordini continuativi impartiti dal cliente (ad esempio la domiciliazione delle utenze).
Quali sono gli adempimenti a carico delle banche?
Il Regolamento di attuazione su indicato prevede che, una volta che un rapporto sia divenuto “dormiente”, la banca invii al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati - l'invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della lettera, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico.
Cosa si può fare per evitare l’estinzione del rapporto?
Per evitare l’estinzione del rapporto è necessario che, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata, il titolare del rapporto o un terzo da questo delegato effettui, a valere sul rapporto, un'operazione o una movimentazione. L’estinzione viene evitata anche se il titolare si limita a comunicare per iscritto la sua intenzione di continuare a mantenere in essere il rapporto. Tale comunicazione, al pari delle operazioni disposte dal cliente, o da terzi delegati, interrompono e fanno decorrere ex novo il termine decennale.
Particolarità relative ai rapporti al portatore
Per i rapporti al portatore, non essendo possibile individuare con certezza il soggetto cui inviare la lettera raccomandata, viene predisposto, con aggiornamento mensile, un avviso contenente i dati dei depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento. L’elenco è consultabile presso le filiali e sul sito internet della banca. Il termine di 180 giorni entro il quale il possessore può impartire disposizioni per evitare l’estinzione del rapporto decorre dalla data riportata su tale avviso.
Cosa succede se il rapporto si estingue?
Trascorso il termine di 180 giorni senza che il cliente abbia effettuato alcuna operazione o movimentazione del rapporto, la banca deve procedere all’estinzione del rapporto e le somme e valori ivi depositati sono trasferiti al Fondo pubblico, di cui all’art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005, n.266, la cui gestione è affidata ad una Commissione nominata con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Particolarità relative agli assegni circolari
La banca, inoltre, al 31 di marzo di ogni anno comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’importo degli assegni non riscossi il cui termine di prescrizione triennale è scaduto al 31 dicembre dell’anno precedente. La banca devolve al Fondo pubblico gli importi dei predetti assegni entro il successivo 31 maggio, sempreché gli stessi non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno circolare.
Resta fermo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare di domandare al Fondo pubblico la restituzione dell’importo versato entro i dieci anni dalla data di emissione del titolo.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Banca trasmetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco dei rapporti “dormienti” ai sensi del DPR n. 116/2007 per i quali entro il 31 dicembre dell'anno precedente si sono verificate le condizioni per l’estinzione e l’elenco degli assegni prescritti nell’anno. L’elenco sarà pubblicato anche sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sul sito della Consap.
- Informativa Rapporti dormienti
- Anno 2024
- Anno 2023
- Anno 2022
- Anno 2021
- Anno 2020
- Anno 2019
- Anno 2018
Le Politiche di remunerazione e incentivazione della Banca sono redatte ai sensi di quanto previsto dalle vigenti “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari ” della Banca d’Italia e formulate in coerenza con le Politiche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea definite dalla Capogruppo Iccrea Banca. Gli indirizzi della Capogruppo tengono conto del carattere cooperativo del Gruppo e delle finalità mutualistiche delle Banche Affiliate e con l’obiettivo di perseguire un’applicazione unitaria della normativa di riferimento, in coerenza con il principio di proporzionalità, oltreché di assicurare il rispetto dei requisiti minimi applicabili.
Nel documento vengono illustrati, inoltre, gli esiti e le fasi principali del processo di individuazione del Personale più rilevante condotto dalla Banca a livello individuale tenendo in considerazione le linee guida in materia definite dalla Capogruppo.
- Politiche di Remunerazione ed Incentivazione 2024
- Politiche di Remunerazione ed Incentivazione 2023
- Politiche di Remunerazione ed Incentivazione 2022
- Politiche di Remunerazione ed Incentivazione 2021
- Soggetti collegati - Procedure deliberative
L'informativa Privacy è una comunicazione rivolta all'Interessato che ha lo scopo di rendere edotto il soggetto, anche prima che diventi interessato (cioè prima che inizi il trattamento), sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento (la Banca). Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad essere informato, quanto del dovere del Titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di comprovarlo in qualunque momento (principio di accountability).
L'informativa ha anche lo scopo di permettere che l'interessato possa rendere un valido consenso, se richiesto come base giuridica del trattamento. In questo caso l'informativa non è solo dovuta in base al principio di trasparenza e correttezza, ma è anche una condizione di legittimità del trattamento stesso.
- Esercizio dei Diritti in materia di Protezione dei Dati personali
- Informativa Privacy Soci
- Informativa Privacy Clienti
- Informativa Privacy Familari del Personale Dipendente
- Informativa Privacy Familari del Personale rilevante (MRTs)
- Informativa Privacy stretti Familari e Affini degli Esponenti aziendali anche Candidati
- Informativa Privacy SIC
- Informativa Privacy VideoSorveglianza
- Informativa Privacy SWIFT